IL TRIBUNALE
    Visti  gli atti processuali assunti contro Scida' Alessandro, nato
 a Catania il 22 aprile 1966, residente in Adria, via Cairoli  n.  27,
 imputato del reato di cui all'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n.
 772, per aver  rifiutato,  ammesso  ai  benefici  della  detta  legge
 (obiezione  di  coscienza),  il  servizio  sostitutivo  civile presso
 l'u.s.l. n. 20 di Camerino, prima non rientrando da una licenza breve
 presso  detto  ente  e  poi,  manifestanfo,  a seguito di diffida, la
 volonta' di non riprendere piu' servizio.  In  Camerino  dopo  il  10
 aprile 1987.
    Decidendo   preliminarmente   sull'eccezione   di   illegittimita'
 costituzionale del primo comma dell'art. 5 della  legge  15  dicembre
 1972,  n.  772,  il  quale  dispone che i giovani ammessi ai benefici
 previsti dalla suddetta legge devono prestare servizio  militare  non
 armato  o  servizio sostitutivo civile per un tempo superiore di otto
 mesi alla durata del servizio di leva, per contrasto con gli artt.  3
 e 21 della Costituzione;
    Sentito il p.m.;
                             O S S E R V A
    L'eccezione  gia'  sollevata  per  contrasto  con  l'art.  3 della
 Costituzione dal tribunale di Cagliari con ordinanza del  28  gennaio
 1988,  dal  g.i.  di Rimini ordinanza del 30 marzo 1988 nonche' dalla
 corte d'appello di Venezia con ordinanza del 6 ottobre 1988,  non  e'
 manifestamente infondata.
    Lo  Scida',  ammesso  ai benefici previsti dalla legge 15 dicembre
 1972,  n.  772,  con  provvedimento  del  1›  febbraio  1986,  veniva
 precettato  in  data  4 aprile 1986 presso l'u.s.l. n. 20 di Camerino
 dove  svolgeva  12  mesi  di  servizio  presso  il   reparto   cucina
 dell'ospedale civile.
    Non  essendo  rientrato dopo una breve licenza veniva diffidato. A
 seguito  di  tale  provvedimento  lo  Scida'  comunicava  la  propria
 volonta'  di  autoridurre  il  proprio  servizio  sostitutivo  civile
 ritenendo che la maggiore  durata  del  servizio  civile  rispetto  a
 quello di leva si risolveva in una forma di discriminazione.
    La  mancata  ripresa  del servizio sostitutivo civile verificatosi
 nel caso per cui e' giudizio deve  essere  comunque  ricondotta  alla
 fattispecie  del  rifiuto  del  servizio  sostitutivo civile prevista
 dall'art. 8  della  legge  n.  772/1972  in  quanto  nella  locuzione
 "rifiuto"  ben  puo'  essere ricompresa la condotta sia di colui che,
 ammesso al beneficio, non presti affatto servizio, sia di  colui  che
 dopo  aver  ottemperato per un qualsiasi periodo di tempo inferiore a
 quello  massimo   agli   obblighi   scaturenti   dal   riconoscimento
 dell'obiezione    di    coscienza   non   accetti   l'intera   durata
 normativamente stabilita.
    La  questione  proposta risulta, dunque, rilevante per il presente
 giudizio stante il periodo di tempo durante il  quale  lo  Scida'  ha
 gia' regolarmente prestato il servizio civile sostitutivo.
    Con  l'introduzione  delle  norme  concernenti  il  riconoscimento
 dell'obiezione di coscienza,  in  perfetta  armonia  con  i  principi
 costituzionali    del    dovere   della   difesa   della   Patria   e
 dell'obbligatorieta'  del  servizio  militare  "nei  limiti  e   modi
 stabiliti  dalla  legge",  si  e'  voluto disciplinare uno dei "modi"
 attraverso  il  quale  gli  obbligati  alla  leva  possono  assolvere
 all'obbligo  del servizio militare. Modalita' finalizzata a garantire
 l'espressione  e  ad  evitare  la  coercizione   della   personalita'
 dell'individuo  qualora  la stessa, permeata dalle proprie esperienze
 religiose o dai convincimenti filosofici  e  morali,  si  ponesse  in
 antinomia con l'uso personale delle armi.
    Sulla  base  di tali principi ribaditi nel testo dell'art. 1 della
 legge 15 dicembre 1972, n. 772, si e' poi ulteriormente affermata  la
 sostanziale  valenza  del  servizio  sostitutivo  civile  rispetto al
 servizio militare con la previsione dell'equiparazione di coloro  che
 si  avvalgono delle disposizioni riguardanti l'obiezione di coscienza
 rispetto a coloro  che  prestano  il  servizio  militare  secondo  le
 modalita' normali e con il conseguente uso personale delle armi.
    Trattandosi,  dunque,  di  due  diversi  modi attraverso i quali i
 cittadini possono soddisfare l'obbligo  del  servizio  militare,  gli
 stessi  dovrebbero incidere, egualmente nei confronti dei destinatari
 in  considerazione  della  mancanza  di  qualsiasi   previsione   che
 giustifichi  la  maggiore  durata  del servizio sostitutivo civile in
 relazione  alla  struttura,  alla  organizzazione  o  alle   esigenze
 tecniche del servizio stesso.
    La   maggiore   durata   del  servizio  militare  per  coloro  che
 manifestano la propria volonta' di non far uso personale  delle  armi
 si  risolve  cosi'  in  una  remora  all'esercizio  dell'obiezione di
 coscienza, in un ulteriore vaglio della  serieta'  del  convincimento
 dell'obiettore,  e  in  una  sanzione  conseguente ad una particolare
 espressione della persona che si pone in contrasto con  il  principio
 di   uguaglianza.   A  tale  proposito  ci  si  puo'  riportare  alla
 risoluzione del Parlamento europeo n. 830120  dell'11  febbraio  1983
 nella  quale si afferma espressamente che lo svolgimento del servizio
 sostitutivo "non puo' essere considerato una sanzione", ed ancora che
 "la  durata del servizio sostitutivo, allorche' esso viene effettuato
 in seno a un'amministrazione o a un organo civile, non debba eccedere
 quella del servizio militare ordinario".
    La maggior durata del servizio sostitutivo civile si pone altresi'
 in contrasto con il primo comma dell'art. 21  della  Costituzione  in
 quanto limitando l'adesione alle forme di servizio militare senza uso
 delle armi, strumento di manifestazione di  convincimenti  pacifisti,
 non  violenti,  religiosi,  filosofici  o  morali,  viene ad incidere
 negativamente sullo stesso diritto di manifestazione del pensiero.