IL TRIBUNALE Visti gli atti processuali assunti contro Scida' Alessandro, nato a Catania il 22 aprile 1966, residente in Adria, via Cairoli n. 27, imputato del reato di cui all'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, per aver rifiutato, ammesso ai benefici della detta legge (obiezione di coscienza), il servizio sostitutivo civile presso l'u.s.l. n. 20 di Camerino, prima non rientrando da una licenza breve presso detto ente e poi, manifestanfo, a seguito di diffida, la volonta' di non riprendere piu' servizio. In Camerino dopo il 10 aprile 1987. Decidendo preliminarmente sull'eccezione di illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, il quale dispone che i giovani ammessi ai benefici previsti dalla suddetta legge devono prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione; Sentito il p.m.; O S S E R V A L'eccezione gia' sollevata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dal tribunale di Cagliari con ordinanza del 28 gennaio 1988, dal g.i. di Rimini ordinanza del 30 marzo 1988 nonche' dalla corte d'appello di Venezia con ordinanza del 6 ottobre 1988, non e' manifestamente infondata. Lo Scida', ammesso ai benefici previsti dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, con provvedimento del 1 febbraio 1986, veniva precettato in data 4 aprile 1986 presso l'u.s.l. n. 20 di Camerino dove svolgeva 12 mesi di servizio presso il reparto cucina dell'ospedale civile. Non essendo rientrato dopo una breve licenza veniva diffidato. A seguito di tale provvedimento lo Scida' comunicava la propria volonta' di autoridurre il proprio servizio sostitutivo civile ritenendo che la maggiore durata del servizio civile rispetto a quello di leva si risolveva in una forma di discriminazione. La mancata ripresa del servizio sostitutivo civile verificatosi nel caso per cui e' giudizio deve essere comunque ricondotta alla fattispecie del rifiuto del servizio sostitutivo civile prevista dall'art. 8 della legge n. 772/1972 in quanto nella locuzione "rifiuto" ben puo' essere ricompresa la condotta sia di colui che, ammesso al beneficio, non presti affatto servizio, sia di colui che dopo aver ottemperato per un qualsiasi periodo di tempo inferiore a quello massimo agli obblighi scaturenti dal riconoscimento dell'obiezione di coscienza non accetti l'intera durata normativamente stabilita. La questione proposta risulta, dunque, rilevante per il presente giudizio stante il periodo di tempo durante il quale lo Scida' ha gia' regolarmente prestato il servizio civile sostitutivo. Con l'introduzione delle norme concernenti il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, in perfetta armonia con i principi costituzionali del dovere della difesa della Patria e dell'obbligatorieta' del servizio militare "nei limiti e modi stabiliti dalla legge", si e' voluto disciplinare uno dei "modi" attraverso il quale gli obbligati alla leva possono assolvere all'obbligo del servizio militare. Modalita' finalizzata a garantire l'espressione e ad evitare la coercizione della personalita' dell'individuo qualora la stessa, permeata dalle proprie esperienze religiose o dai convincimenti filosofici e morali, si ponesse in antinomia con l'uso personale delle armi. Sulla base di tali principi ribaditi nel testo dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, si e' poi ulteriormente affermata la sostanziale valenza del servizio sostitutivo civile rispetto al servizio militare con la previsione dell'equiparazione di coloro che si avvalgono delle disposizioni riguardanti l'obiezione di coscienza rispetto a coloro che prestano il servizio militare secondo le modalita' normali e con il conseguente uso personale delle armi. Trattandosi, dunque, di due diversi modi attraverso i quali i cittadini possono soddisfare l'obbligo del servizio militare, gli stessi dovrebbero incidere, egualmente nei confronti dei destinatari in considerazione della mancanza di qualsiasi previsione che giustifichi la maggiore durata del servizio sostitutivo civile in relazione alla struttura, alla organizzazione o alle esigenze tecniche del servizio stesso. La maggiore durata del servizio militare per coloro che manifestano la propria volonta' di non far uso personale delle armi si risolve cosi' in una remora all'esercizio dell'obiezione di coscienza, in un ulteriore vaglio della serieta' del convincimento dell'obiettore, e in una sanzione conseguente ad una particolare espressione della persona che si pone in contrasto con il principio di uguaglianza. A tale proposito ci si puo' riportare alla risoluzione del Parlamento europeo n. 830120 dell'11 febbraio 1983 nella quale si afferma espressamente che lo svolgimento del servizio sostitutivo "non puo' essere considerato una sanzione", ed ancora che "la durata del servizio sostitutivo, allorche' esso viene effettuato in seno a un'amministrazione o a un organo civile, non debba eccedere quella del servizio militare ordinario". La maggior durata del servizio sostitutivo civile si pone altresi' in contrasto con il primo comma dell'art. 21 della Costituzione in quanto limitando l'adesione alle forme di servizio militare senza uso delle armi, strumento di manifestazione di convincimenti pacifisti, non violenti, religiosi, filosofici o morali, viene ad incidere negativamente sullo stesso diritto di manifestazione del pensiero.